DIVULGAZIONE FOTO PERSONALI - SOCIAL NETWORK - MINORI Tribunale Sulmona Sentenza 09-04-2018

DIVULGAZIONE FOTO PERSONALI - SOCIAL NETWORK - MINORI  Tribunale Sulmona Sentenza 09-04-2018

Laddove non autorizzato, l'invio a terzi (o, peggio, la pubblicazione su un social network) di una foto ritraente l'immagine nuda di una persona (specie se minorenne) lede una pluralità di interessi attinenti alla sfera della persona e dunque protetti dall'art. 2 Cost., tra cui il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all'onore, all'immagine, alla inviolabilità della corrispondenza. Il danno non patrimoniale che ne consegue, si legge in sentenza, è allora certamente risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. la condotta della pubblicazione sul social network si deve ritenere in concreto offensiva anche della reputazione dei genitori del minore poichè tale divulgazione si ripercuote  sulla reputazione e sull'onore dei genitori, soggetti ed esposti alla critica sociale della comunità di appartenenza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SULMONA

Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al RGAC 571/2014

TRA

D.L.V., T.P. in proprio ed in nome e per conto D.L.V., elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Alessandra Baldassare, sito in Sulmona via Sallustio 5/A, che la rappresenta e la difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORI

E

R.M.M., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Margiotta, sito in Sulmona via Cavriani 6, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;

B.G. e F.C., elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Uberto Di Pillo, sito in Sulmona via G. Salvemini 7, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;

F.M. e C.M., elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Teresa Nannarone, sito in Sulmona, Corso Ovidio 176, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;

C.M., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Uberto Di Pillo, sito in Sulmona via G. Salvemini 7, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;

P.D.C. e M.G.U., elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Adele Buccini, sito in Sulmona Largo Pansa 32, che li rappresenta e li difende in virtù a margine della comparsa di costituzione;

E.A.C. e S.M., elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Annasara Di Pietro, sito in Sulmona via Giuseppe De Blasiis 8/B, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;

G.V., R.S. e G.A., elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Uberto Di Pillo, sito in Sulmona via G. Salvemini 7, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;

M.M. e V.A.M., elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Fabio Ranalli, sito in Sulmona via Stella 2, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione;

S.M., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonietta Pace, sito in Sulmona via Della Rocca 66, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;

B.F., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alberto Paolini, sito in Sulmona, via Montenero 25, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;

L.S., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Germano Chiaverini, sito in Sulmona, via Angeloni 38, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;

CONVENUTI

D.S.A. e N.M.

CONVENUTI CONTUMACI

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con atto di citazione regolarmente notificato D.L.V., T.P., sia in proprio che in nome e per conto di D.L.V., convenivano in giudizio; R.M.M. e R.D.F.A., genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore S.R.E.M.; B.G. e F.C., genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore B.D.; F.M. e C.M., genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore F.L.; D.S.A. e C.M., genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore D.S.M.; P.D.C., genitore esercente la potestà genitoriale sul minore M.G.U.; E.A.C. e S.M., genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore E.J.; G.V. e R.S., genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore G.A.; M.M. e V.A.M., genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore M.M.; S.M. e N.M., genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore S.A.; B.F. e L.S.; ciò al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "a) Dichiarare la responsabilità dei minori S.R.E.M., B.D., F.L., D.S.M., M.G.U., E.J., G.A., M.M., S.A., nonché i Sigg.ri L.S. e B.F. quali responsabili della diffusione delle foto della minore V.D.L. ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative tutte innanzi riportate; b) Condannare, conseguentemente, i convenuti in solido tra loro, quanto ai genitori dei minori S.R.E.M., B.D., F.L., D.S.M., M.G.U., E.J., G.A., M.M., S.A., ai sensi dell'art. 2048 c.c., quali esercenti la patria potestà sugli stessi, quanto ai Sigg.ri L.S. e B.F. ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni in favore degli attori quali, a loro volta, genitori esercenti la patria potestà sulla figlia minore V.D.L., nella misura che appare adeguata determinare in Euro 650.000,00 (diconsi seicentocinquantamila/00) o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia; c) Condannare i convenuti, sempre in solido tra loro ed allo stesso titolo di cui al punto b), al risarcimento dei danni patrimoniali e non, come innanzi descritti, in favore dei Sigg.ri V.D.L. e P.T. nella misura che risulterà di giustizia da determinarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 2056 c.c. in riferimento al danno patrimoniale; d) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze legali".

Sempre con l'atto introduttivo deducevano che, nel mese di gennaio 2013, un gruppo di minorenni aveva creato un profilo sul social network facebook contenente una foto senza veli di V. che la stessa si era fatta scattare da una sua amica; che tale fotografia era stata realizzata dietro richiesta ed insistenze di un conoscente, tale B.F., il quale ripetutamente aveva invitato la giovane ragazza a fargli avere una sua foto senza intimo; che l'invio della foto era avvenuto nell'estate 2012 dietro la rassicurazione del destinatario che nessun altro ne avrebbe preso visione; sennonché B.F. l'aveva inviata a sua volta ad un suo amico e poi ancora quest'ultimo ad altri, sino a che, durante le festività natalizie, era stata inserita in un falso profilo facebook creato appositamente da un gruppo di coetanei; che venutane a conoscenza la sorella, prima, e i genitori dopo, questi ultimi avevano sporto denuncia contro ignoti.

Evidenziavano, altresì, che, per tali fatti, erano stati imputati presso il Tribunale dei Minorenni di L'Aquila i seguenti soggetti: per il reato di cui all'art. 600 ter comma 4 c.p.

S.R.E.M. perché offriva e cedeva ad altri materiale pedopornografico realizzato utilizzando minori di anni di 18 ed, in particolare, pubblicava all'interno del profilo facebook G. una fotografia di natura pornografica di V.D.L.; L.S. perché, mediante l'utilizzo del proprio telefono cellulare, cedeva a D.S.M., F.L., D.F.G., F.I. e S.M. materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18 ed, in particolare, una fotografia di natura pronografica di V.D.L.; B.D. perché, mediante l'utilizzo del proprio telefono cellulare, cedeva a L.S. materiale pornografico di V.D.L.; F.L. perché, mediante l'utilizzo del proprio telefono cellulare, cedeva a D.S.M. e D.F.G. materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18 ed, in particolare, una fotografia di natura pornografica di D.L.V. ricevuta da L.S.; D.S.M. perché, mediante l'utilizzo del proprio telefono cellulare, cedeva a G.G., B.S. e M.M. materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18 ed, in particolare, una fotografia di natura pornografica di D.L.V.; M.G.U. perché, mediante l'utilizzo del proprio telefono cellulare, cedeva a B.S. materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18 ed, in particolare, una fotografia di natura pornografica di D.L.V.; E.J. perché, mediante l'utilizzo del proprio telefono cellulare, cedeva a D.F.G. materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18 ed, in particolare, una fotografia di natura pornografica di D.L.V.; G.A. perché, mediante l'utilizzo del proprio telefono cellulare, cedeva a D.M.F. materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18 ed, in particolare, una fotografia di natura pornografica di D.L.V.; M.M. perché, mediante l'utilizzo del proprio telefono cellulare, cedeva a S.R.E.M. materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18 ed, in particolare, una fotografia di natura pornografica di D.L.V.; S.A. perché, mediante l'utilizzo del proprio telefono cellulare, cedeva a F.F. materiale pornografica realizzato utilizzando minori di anni 18 ed, in particolare, una fotografia di natura pornografica di D.L.V.; per il reato previsto dall'art. 600 quater c.p. B.F. perché consapevolmente procurava e deteneva materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18 ed, in particolare, richiedeva ed otteneva da D.L.V. l'invio di due fotografie di natura pornografica che ritraevano la stessa D.L..

Sottolineavano che, con la pubblicazione della foto della minore sul falso profilo G., l'immagine aveva avuto una risonanza notevole tra gli iscritti di facebook, in quanto la foto compariva automaticamente al momento del collegamento degli amici e poiché trattavasi, comunque, di profilo pubblico, liberamente consultabile anche da terzi estranei. Tale pubblicazione era stata materialmente operata da S.R.E.M., avvalendosi del falso profilo creato precedentemente con M.M. e S.A..

Sostenevano che di tale pubblicazione dovevano rispondere tutti i convenuti, difatti essi avevano avuto il possesso della foto a nudo e l'avevano inviata ad altri coetanei: una vera e propria catena partita da B. che materialmente si era procurato la foto dalla giovane V..

Concludevano, infine, deducendo che la notizia della pubblicazione della foto a nudo di V.D.L. aveva avuto notevole risonanza sulla stampa locale ed era divenuta di dominio pubblico; che da ciò V. aveva subito un danno non patrimoniale rilevante, connesso alla lesione del diritto all'immagine, alla reputazione, all'onore, alta riservatezza, all'integrità psichica. Ella, infatti, si era, in seguito all'accaduto, chiusa in casa, aveva perso amicizie, aveva percepito ricadute sul rendimento scolastico, era stata continuamente esposta alla critica sociale, a scuola e per strada, destinataria di offese anche sul suo profilo facebook. Ricadute vi erano state anche sul clima familiare. La ragazza, inoltre, aveva riportato una evidente sintomatologia depressiva: aveva, infatti, perso il sonno, soggetta a continue crisi di pianto, sicché per tale motivo era stata sottoposta ad un aiuto piscologico da parte prima della Dott.ssa L. e poi della Dott.ssa R..

In ragione di ciò gli attori quantificavano il danno morale, psichico ed esistenziale patito dalla ragazza nella misura di Euro 650.000,00, chiedendone la condanna in solido a carico di tutti i convenuti, per i genitori ex art. 2048 c.c., mentre per B.F. e L.S. ex art. 2043 c.c..

Quanto, invece, al danno patito dai genitori (oggetto parimenti di richiesta risarcitoria nei confronti dei medesimi convenuti e sulla scorta del medesimo titolo, ossia ex art. 2048 c.c. per i genitori ed ex art. 2043 c.c. per B.F. e L.S.), specificavano che esso era consistito nella forte sofferenza patita dal vedere la foto a nudo della figlia esposta sul web, nella conseguente esposizione al giudizio e critica sociale, oltre che ad una riduzione della clientela frequentante il bar dagli stessi gestito.

2. Si costituivano in giudizio R.M.M., B.G., F.C., F.M., C.M., C.M., P.D.C., M.G.U., E.A.C., S.M., G.V., R.S., G.A., M.M., V.A.M., S.M., B.F. e L.S., eccependo preliminarmente: il difetto della previa autorizzazione ad opera del giudice tutelare con riferimento all'azione risarcitoria intentata da D.L.V. e T.P. per la figlia D.L.V.; la genericità della causa petendi contenuta nell'atto di citazione; la vincolatività dell'esito del giudizio penale svoltosi dinanzi al Tribunale dei Minorenni di L'Aquila per i medesimi fatti, conclusosi con sentenza di non doversi procedere perché il fatto non sussiste e, nel corso dell'odierno procedimento civile, passata in giudicato per effetto della sua conferma in Cassazione. Nel merito, contestavano in radice in fatto e in diritto la fondatezza della domanda, sostenendo, in sintesi, che era stata la giovane V. a diffondere sconsideratamente te sue foto a nudo, oltre a contestare la quantificazione dell'ammontare del danno patito dalla ragazza e dai suoi genitori.

3. Rimanevano contumaci, invece, D.S.A. e N.M., benché regolarmente citati. Gli attori, all'udienza del 10.06.2015, rinunciavano alla domanda nei confronti di R.D.F.A. e, pertanto, veniva dal giudice già in quella sede dichiarata l'estinzione dell'azione nei confronti solamente di quest'ultimo.

4. Poiché vi è rinnovazione nella comparsa conclusionale di taluno dei convenuti dell'eccezione relativa al difetto di autorizzazione del giudice tutelare con riguardo alla azione promossa dai genitori per conto della minore V.D.L., occorre da subito evidenziare che tale autorizzazione è stata acquisita nel corso del processo. Difatti, con ordinanza del 22.12.2018 veniva dal Giudice ritenuto che, secondo la giurisprudenza più recente, "vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati; di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche" (Cass. 15 maggio 2003 n. 7546, Cass Sez. 3, Sentenza n. 8720 del 2010). Di tal che si è ritenuto che, nel caso di specie, non si trattasse di atto di ordinaria amministrazione, poiché il danno non patrimoniale asseritamente patito dalla minore dovrebbe essere risarcito con il rilevante importo di Euro 650.000,00, suscettibile di avere conseguenze per il patrimonio della minore, ancorché l'azione miri a reintegrare il patrimonio della figlia danneggiata, in considerazione di un eventuale rischio di condanna al pagamento delle spese di lite commisurate al valore della domanda (cfr pure Trib. Roma Sez. 1, Sent., 07/10/2012). Si è dato, pertanto, applicazione all'art. 182 comma 2 c.p.c. -come novellato dalla L. n. 69 del 2009-, secondo cui "quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione". L'art. 182 comma 2 c.p.c. deve, infatti, essere interpretato nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. Civ. SSUU, 19 aprile 2010, n. 9217).

Assegnato un termine agli attori per la presentazione dell'istanza per la necessaria autorizzazione ex art. 320 c.c. ad opera del giudice tutelare, l'istanza ex art. 320 c.c. veniva tempestivamente proposta dinanzi il Giudice Tutelare del Tribunale di Sulmona, il quale autorizzava l'azione con la seguente motivazione: "considerato che l'azione de qua costituisce strumento di tutela della minore al ristoro del danno non patrimoniale patito dalla stessa in conseguenza della condotta posta in essere dai soggetti convenuti innanzi il Giudice civile e dunque deve considerarsi validamente proposta nell'interesse della minore stessa".

5. Non va neppure condivisa l'eccezione di genericità della domanda. L'atto di citazione reca, infatti, la chiara ricostruzione dei fatti posti in essere dai minori ai danni degli attori: questi vengono, peraltro, specificamente enucleati con il completo rimando ai fatti contestati nel processo penale. In sostanza, si ascrive al B. di avere reperito la foto a nudo della giovane V. e poi di averla diffusa, dando l'avvio ad una lunga e vasta catena di trasmissione, per il tramite di singole cessioni, talune delle quali poste in essere dagli altri minorenni, sino a determinare la pubblicazione dell'immagine medesima all'interno del falso profilo facebook "G." ad opera di S.R.E.M.. Conseguentemente, viene chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale derivatone tanto in capo alla minorenne V. quanto in capo ai suoi di genitori, coinvolti ed offesi inevitabilmente personalmente nella vicenda.

Sufficientemente evincibile era anche il destinatario della richiesta risarcitoria ed il titolo della domanda: difatti, nelle conclusioni dell'atto di citazione è chiaro e unico il riferimento, per i genitori citati in giudizio, all'art. 2048 c.c., a dispetto di B.F. e L.S. per i quali si invoca una responsabilità ex art. 2043 (...Condannare, conseguentemente, i convenuti in solido tra loro, quanto ai genitori dei minori S.R.E.M., B.D., F.L., D.S.M., M.G.U., E.J., G.A., M.M., S.A., ai sensi dell'art. 2048 c.c., quali esercenti la patria potestà sugli stessi, quanto ai Sigg.ri L.S. e B.F. ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni in favore degli attori quali, a loro volta, genitori esercenti la patria potestà sulla figlia minore V.D.L., nella misura che appare adeguata determinare in Euro 650.000,00 (diconsi seicentocinquantamila/00) o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia; c) Condannare i convenuti, sempre in solido tra loro ed allo stesso titolo di cui al punto b), al risarcimento dei danni patrimoniali e non, come innanzi descritti, in favore dei Sigg.ri V.D.L. e P.T. nella misura che risulterà di giustizia da determinarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 2056 c.c. in riferimento al danno patrimoniale). In sostanza, dei genitori si chiede la condanna per "fatto proprio" dovuto ad una colpa in vigilando o in educando, sicché essi vengono inevitabilmente citati in proprio, mentre il riferimento nella citazione alla loro qualità di esercenti la potestà genitoriale, non può che giustificarsi nel senso di specificare il presupposto fattuale della loro citazione e della loro responsabilità ex art. 2048 c.c., ancorata, appunto, alla titolarità della potestà genitoriale. Non va ritenuta, invece, ipotizzabile una lettura nel senso di qualificare la citazione del genitore quale mero rappresentante (in nome e per conto) del minore autore del fatto, posto che le conclusioni, contenendo il riferimento normativo alla disposizione contenuta all'art. 2048 c.c., non giustificano e supportano siffatta interpretazione. Nessuna domanda risarcitoria, infatti, è stata mai spiegata nei confronti dei minori (con l'eccezione di B.F. e L.S.), l'accertamento della cui responsabilità rileva, quindi, solo quale presupposto della responsabilità per "fatto proprio" del genitore esercente la potestà genitoriale.

Benché il corpo motivazionale si concentri a dimostrare la commissione del fatto da parte del minore, successivamente all'interno delle conclusioni si fa riferimento esclusivo alla condanna dei genitori ex art. 2048 c.c., così chiaramente circoscrivendo il portato della domanda solo ad essi ed esplicando contestualmente la ragione della stessa. Dal riferimento all'art. 2048 c.c. si evince adeguatamente l'addebito all'esercente la potestà genitoriale di una colpa in educando o in vigilando, prevedendo la norma che il genitore risponda per il fatto del figlio, onerando solo il primo dello sforzo di dimostrare e provare di aver assolto ai propri obblighi educativi e di controllo sul minore.

In conclusione, parti del giudizio sono i soli genitori che, in ragione dell'esercizio della potestà genitoriale sui minori, autori del fatto, vengono chiamati a rispondere civilmente dei danni da quest'ultimi cagionati agli attori. Che con le conclusioni si chieda sub a) di dichiarare, quali responsabili materiali, i minori, si spiega perché la commissione dell'illecito da parte del minore costituisce passaggio imprescindibile per condannare ex art. 2048 c.c. i genitori, convenuti in giudizio e uniche parti dello stesso.

Più in generale a tal proposito, va osservato che, in caso di illecito del minore, rispondono insieme, in solido, il minore e il genitore esercente la potestà genitoriale; rientra nella facoltà del danneggiato prescegliere l'uno o l'altro come destinatario della azione risarcitoria, con la specificazione che per ottenere la condanna del genitore è necessaria la prova e l'accertamento dell'illecito materialmente commesso dal figlio, potendo, In ogni caso, andare esente da responsabilità laddove dimostri "di non aver potuto impedire il fatto".

La domanda (che nel caso di specie, come detto, è stata svolta verso i genitori, ad eccezione che per la posizione di B.F. e L.S.) non ha subito alcuna modificazione con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Ed è escluso che possa essere modificata o specificata in seguito. Del resto, non si evince neppure una modificazione in seguito, avendo gli attori sostanzialmente mantenuto il medesimo tenore in sede di precisazione delle conclusioni tenendo fermo l'esclusivo richiamo per i genitori all'art. 2048 c.c., anzi confermando ampiamente il tenore della domanda con le comparse conclusionali.

Erra anche la difesa dell'attrice laddove all'udienza del 21.06.2017 ritiene che, in caso di citazione dei genitori ex art. 2048 c.c., anche il minore debba essere inteso parte del giudizio.

La deduzione dell'attore, comunque, non è atta a modificare il significato della domanda rassegnata con la citazione e tenuta ferma con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., poiché tende a ritenere, in ipotesi di azione ex art. 2048 c.c., parte del giudizio un soggetto, invece, ad esso estraneo.

6. E sono le medesime ragioni che hanno indotto il giudicante a non dichiarare l'interruzione del giudizio allorquando i difensori dei convenuti hanno dichiarato che taluni minori, descritti in citazione quali autori dell'illecito, erano divenuti maggiorenni. Difatti, il raggiungimento della maggiore età da parte degli autori del fatto, non essendo questi parti del presente giudizio, non comporta la pronuncia di interruzione della causa. Laddove si legge in talune comparse di costituzione che vi è stata costituzione anche dell'autore del fatto (essendo nel frattempo divenuto maggiorenne) essa integra, in quella parte e per quella posizione soggettiva, atto processuale non necessario. Deve essere, pertanto, confermato il provvedimento reso con l'ordinanza del 18.07.2017.

7. Quanto al merito e, in particolare, alla ritenuta vincolatività e preclusività della sentenza di non doversi procedere emessa dal Tribunale dei Minorenni di L'Aquila in seno al giudizio penale, devono essere, anzitutto, tenute ferme le argomentazioni contenute nelle ordinanze del 22.06.2016 (che per comodità si riporta: "Ritenuto del tutta improprio il riferimento all'efficacia vincolante nel presente giudizio della sentenza di non doversi procedere reso all'esito del giudizio penale, tanto sulla scorta dell'inapplicabilità dell'art. 651 bis c.p.p., facendo luogo questo per le ipotesi di tenuità del fatto, tanto in considerazione dell'inapplicabilità dell'art. 652 c.p.p. rispetto ad una sentenza resa a conclusione di processo penale a carico di persona minorenne. Ed infatti, tale disposizione subordina l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione allo esperibilità dell'azione civile risarcitoria in seno a quel giudizio penale. Tale facoltà, invece, nel caso di specie era totalmente esclusa, stante il chiaro dettato dell'art. 10 comma 1 e 2 D.P.R. n. 448 del 1988. Il comma 2, in particolare, chiarisce che "la sentenza penale non ha efficacia di giudicati nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato da reato". In ultimo, ma non meno rilevante, l'operatività della disposizione invocata appare preclusa sulla scorta della precipua limitazione normativa alla sentenza di assoluzione resa all'esito di "dibattimento", quando per contro nel caso di specie il processo si è definito in udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 c.p.p..") e del 10.09.2016 (che per comodità si riporta: "Rilevato anzitutto, sotto quest'ultimo profilo, che i precedenti giurisprudenziali richiamati, seppure appaiano condivisibili, non sono applicabili al caso di specie; ed infatti, l'art. 652 c.p.p. limita l'efficacia del giudicato penale alle sole ipotesi in cui il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale o sia stato nelle condizioni di farlo, mentre nel caso de quo tale facoltà è espressamente preclusa dalla legge, per effetto del divieto di costituzione di parte civile operante in seno al processo penale minorile. Peraltro, la norma richiamata fa preciso riferimento alla sentenza di assoluzione all'esito di dibattimento, mentre nel caso di specie la sentenza di non doversi procedere non ha avuto scaturigine dall'istruttoria dibattimentale, ma è stata emessa all'esito dell'udienza preliminare. Infine, si rileva che l'azione civile in questa sede è stata proposta (luglio 2014) prima della sentenza penale di primo grado (novembre 2014), così da escludere la forza di giudicato di tale pronuncia in questa sede (vedi combinato disposto artt. 652, 75 comma 2 e 3 c.p.p.)"). Dovendosi solo aggiungere che le richiamate sentenze penali non contengono (salvo che per il B.) la negazione della cessione o della pubblicazione dell'immagine, affermandone, invece, l'irrilevanza penale in ragione di argomentazioni esegetiche in diritto connesse alia offensività del reato contestato e alla ratio sottesa alla norma incriminatrice. L'irrilevanza penale del fatto non esclude, però, che quello stesso fatto possa assumere una rilevanza civilistica e colorarsi di illiceità nei termini e per le ragioni che si diranno nel prosieguo.

8. Muovendo alla ricostruzione dei fatti, l'istruttoria, consistita nell'interrogatorio formale della giovane V., nella prova testimoniale, nella acquisizione documentale dei verbali di S.i.t. formati nel procedimento penale sopra richiamato, prodotti tanto dagli attori che dalle parti convenute, ha consentito, anzitutto, di appurare che, verso la primavera del 2012, V.D.L. inviava una prima foto in intimo a B.F. e, poi, ancora al termine dell'estate dello stesso anno una seconda foto ritraente la ragazza nella propria camera da letto con la parte intima a nudo e con il solo reggiseno. Risulta anche che la ragazza inoltrava in favore di L.P. (rimasto estraneo al giudizio sia penale che civile), verso la fine di ottobre 2012, un'ulteriore foto sempre a nudo, ma questa volta all'interno del bagno della sua abitazione. Non può, ancora, trascurarsi il dato rilevante, dimostrato e riferito all'interno delle S.i.t. del procedimento penale, oltre che da alcuni testi in seno al presente giudizio, che la stessa V. si spingeva anche a trasmettere, nel medesimo arco temporale, foto a nudo a beneficio di altri ragazzi suoi coetanei: in particolare, si fa riferimento all'immagine inviata a S.F., ad A.P., a V.D.G., a M.G.U.. Inoltre, vi sono stati riferimenti testimoniali a che talune delle foto a nudo fossero state realizzate con l'ausilio della amica D.A.. La D.L. non si limitava, peraltro, ad inviare le sole foto a nudo di cui sì è detto, ma aveva inoltrato, in quell'anno, ad alcuni amici ed amiche altre immagini che, benché non mostrassero la parte intima, erano, comunque, di natura erotica poiché la ritraevano in intimo.

Tale premessa, ad avviso del giudicante, risulta derisiva al fine di apprezzare la concreta portata offensiva delle singole cessioni poste in essere dagli allora minorenni B.D., F.L., D.S.M., M.G.U., E.J., G.A., M.M., S.A. e L.S., nonché al fine di escludere la prova di un coinvolgimento dei B.F. nella vicenda diffusiva della immagine della giovane ragazza senza veli, dapprima mediante whatsapp sui cellulari dei coetanei di Sulmona e dei paesi limitrofi e, in seguito, fatta oggetto della pubblicazione sul social network facebook.

Sotto quest'ultimo profilo, sulla posizione di B.F., occorre sin da subito notare come alcuno dei verbali di sommarie informazioni acquisiti nel corso del procedimento penale e, parimenti, alcuna delle testimonianze rese nel processo civile abbia confermato la divulgazione o la cessione dell'immagine posseduta dal B. in favore di terzi, né può dirsi suffragato l'assunto che il B. abbia carpito la foto con modalità costrittive nei confronti della ragazza: tanto è vero che la medesima ragazza aveva, come detto, pure inviato spontaneamente foto a nudo ad altri coetani, oltre che alcune immagini in intimo trasmesse a svariati amici o amiche, con la conseguenza che l'ipotesi che anche B. avesse ottenuto la foto per volontà libera della ragazza risulta assunto più che plausibile, nemmeno avversato da un qualsivoglia riscontro testimoniale versato in atti. Inoltre, che la diffusione possa essere avvenuta per mano di altro soggetto costituisce alternativa parimenti plausibile in ragione della disponibilità, per volontà della stessa ragazza, delle foto a nudo in capo ad altri coetanei (S.F., A.P., V.D.G., M.G., L.P.), facendo svilire la tesi di una responsabilità e di un coinvolgimento del B. nella fase divulgativa dell'immagine. Si noti, del resto, che V. in sede di interrogatorio formale non è stata nemmeno in grado di ricordare e perimetrare con precisione i soggetti in favore dei quali aveva inviato la foto senza veli, onde appare anche lecito immaginare che vi siano stati altri ragazzi che abbiano beneficiato dell'invio della medesima immagine.

9.Ciò detto per la posizione di B.F., viceversa assumono, ad avviso del Tribunale, rilevanza illecita nel campo civilistico la condotta degli altri minorenni, benché nei termini e nei limiti sotto specificati.

Deve, infatti, rimarcarsi la circostanza temporale che tutte le cessioni poste in essere dagli allora minorenni B.D., F.L., D.S.M., M.G.U., E.J., G.A., M.M., S.A. e L.S. sono collocabili durante le festività natalizie a cavallo tra l'anno 2012 e l'anno 2013, proprio in prossimità, dunque, della diffusione su facebook dell'immagine senza veli della ragazza, avvenuta nel corso della giornata del 3.01.2013. Ed allora non può sottacersi come, già in quel periodo, la foto fosse ampiamente diffusa tra i ragazzi dell'area peligna: risulta, infatti, che già nel mese di ottobre 2012 la giovane V. era stata vista piangere durante un'assemblea di classe proprio in ragione della diffusione che stava prendendo l'immagine a nudo inviata. Nel mese di novembre risulta che i genitori della ragazza, proprio per la diffusione che la foto aveva assunto, venutine a conoscenza, si stavano adoperando per impedirne la sua ulteriore diffusione e trasmissione. Dunque, la conoscenza tra i coetanei della immagine nuda di V. era ampiamente condivisa alla fine del mese di dicembre 2012, motivo per cui le cessioni poste in essere da B.D., F.L., D.S.M., M.G.U., E.J., G.A., M.M., S.A. e L.S. vengono ad inserirsi in un contesto in cui la ragazza aveva già percepito un sensibile danno alla sua reputazione, all'onore, oltre che alla sua riservatezza. Per tale ragione, lo screditamento già cristallizzatosi non può essere ascritto, ad avviso del giudicante, agli allora minori ora indicati, proprio perché la loro condotta si inserisce e si colloca in un momento temporale susseguente tale da far difettare il nesso causale tra quel danno, già verificatosi alla persona della giovanissima ragazza, e le singole cessioni della immagine compiute in prossimità degli ultimi giorni del mese di dicembre 2012.

Ciò nondimeno, però, la loro condotta non può qualificarsi del tutto lecita e priva di portata offensiva, in quanto, nonostante quanto sinora argomentato, si è concretizzata in un'attività di cessione e trasmissione della foto, arrecando in tal modo un pregiudizio aggiuntivo alla personalità della ragazza, certo marginale rispetto a quella lesione già patita sino a quel momento, ma purtuttavia esistente e apprezzabile.

Sotto il profilo dell'illiceità deve, infatti, affermarsi che la trasmissione di quella immagine mediante dispositivo telefonico e applicazione Whatsapp costituisca una condotta non consentita dall'ordinamento, poiché, laddove non autorizzato, l'invio a terzi di una foto ritraente l'immagine nuda di una persona lede una pluralità di interessi costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all'onere, all'immagine, alla inviolabilità della corrispondenza. Che la ragazza abbia mandato lei stessa la foto in favore di alcuni ragazzi per richiesta degli stessi, per sua spontanea iniziativa, per vanità o per altra ragione, non abilita i destinatari di quella foto (oppure ugualmente coloro che ne sono venuti indirettamente in possesso) a cederla in favore di altri soggetti che l'autore della foto non ha abilitato alla consultazione e alla detenzione dell'immagine.

Essendo attinti interessi che attengono alla sfera della persona, costituzionalmente rilevanti e protetti dall'art. 2 della Costituzione, è certamente risarcibile, ex art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale che ne consegue. Danno che, lo si è però detto, deve essere apprezzato in termini di effettività ed in relazione a quello cagionato dalla singola condotta posta in essere dai minori, ai quali, invece, non può ascriversi il maggior pregiudizio già verificatosi indipendentemente da una loro attivazione.

La sussistenza del danno può essere provato per il tramite di presunzioni alla stregua del canone di ciò che per lo più accade e, nella specie, si ritiene di liquidarlo in via equitativa - tenuto conto dell'intimità dell'immagine, della sua peculiare offensività, della minore età di V., ma anche, per converso, del non elevato senso del pudore posseduto dalla minore traibile dal fatto che ella stessa aveva deciso di mandare ad alcuni ragazzi la foto a nudo, come anche altre in intimo ad amici e amiche- nella misura di Euro 2.000,00 per la condotta di B.D. (che ha ceduto ad un solo soggetto, ossia L.S.), nella misura di Euro 10.000,00 per la condotta di L.S. (che ha ceduto contemporaneamente a 5 persone, ossia D.S.M., F.L., D.F.G., F.I., e S.M.), nella misura di Euro 6.000,00 per la condotta di D.S.M. (che ha ceduto a 3 persone, ossia G.G., B.S. e M.M.), nella misura di Euro 2.000,00 per la condotta di M.G.U. (che ha ceduto ad un solo soggetto, ossia B.S.), nella misura di Euro 2.000,00 per la condotta di G.A. (che ha ceduto ad un solo soggetto, ossia a D.M.F.), nella misura di Euro 2.000,00 per la condotta di M.M. (che ha ceduto ad una sola persona, ossia S.R.E.M.), nella misura di Euro 2.000,00 per la condotta di S.A. (che ha ceduto ad una sola persona, ossia F.F.).

Per la condotta di F.L. ed E.J. il Tribunale ritiene di dover pervenire ad una pronuncia di condanna benché le stesse abbiano ceduto la foto in favore di soggetti che ne avevano già avuto la disponibilità (F. ha ceduto in favore di D.S. e D.F. che però avevano già ricevuto la foto da L.S.; E. ha ceduto la foto in favore di D.F. che però, come detto, aveva già ricevuto la foto); ciò in quanto, seppure in maniera ridotta, la condotta lede ugualmente quei diritti costituzionali, nella veste della reputazione e dell'onore, derivandone da ciò pur sempre un danno non patrimoniale; nello specifico si ritiene che la ricezione da parte di D.S. e D.F. delle foto, non solo ad opera del L., ma anche da parte di F. ed E. sia idonea a determinare un accrescimento nel destinatario delle immagini del senso di critica e di screditamento elaborato verso la persona ritratta (e correlativamente in quest'ultima la sofferenza patita nel percepire la maggiore critica sociale), dovuto al fatto che il destinatario di una fotografia proveniente dall'invio di più soggetti riscontra, in tal modo, la maggiore portata diffusiva e la condivisione della foto nell'ambito di un numero più ampio di coetanei, proprio per esser questa sopraggiunta da parte più mittenti. Nel caso di F.L. e E.J. il valore preso a parametro per la liquidazione deve essere dimezzato, dunque per la condotta di F.L. deve essere riconosciuta la somma di Euro 2.000,00 (poiché ha ceduto in favore di 2 soggetti, ossia D.S.M. e D.F.G.), mentre per la condotta di E.J. deve essere riconosciuta la somma di Euro 1.000,00 (poiché ha ceduto in favore di una sola persona, ossia D.F.G.).

Quanto ai genitori della giovane V. -considerata l'effettiva minore offensività degli illeciti integrati delle singole cessioni-, nulla può essere riconosciuto ai genitori D.L. e T. per le singole condotte poste in essere dagli allora minorenni B.D., F.L., D.S.M., M.G.U., E.J., G.A., M.M., S.A. e L.S., in difetto di un'efficienza causale sia rispetto allo screditamento della figlia già verificatosi al mese di dicembre 2012, che rispetto a quello ulteriore verificatosi a cagione della pubblicazione dell'immagine senza veli sul falso profilo di facebook denominato G.. In relazione alle sole singole condotte di cessione, in sostanza, non si ravvisa una lesione di un interesse costituzionalmente rilevante attinente alla personalità dei genitori e, per tale ragione, è precluso l'accoglimento della domanda risarcitoria del danno non patrimoniale.

10. Più in particolare, sulla condotta specifica posta in essere dalla allora minorenne S.R.E.M., consistita nella pubblicazione della fotografia a nudo di D.L.V., va osservato che rispetto ad essa manca del tutto il nesso causale con le cessioni poste in essere dagli allora minorenni B.D., F.L., D.S.M., M.G.U., E.J., G.A., S.A. e L.S..

Difatti, la foto a S.R.E.M. è stata ceduta dalla sola M.M., dunque, anzitutto, può osservarsi che gli altri minorenni sopra indicati sono in radice estranei rispetto alla susseguente azione posta in essere da S.R.E.M., non avendo loro procurato la disponibilità della foto a quest'ultima.

Tuttavia, va, del pari, escluso il nesso causale tra la cessione posta in essere da M.M. con la successiva condotta di pubblicazione sul social network facebook.

Pubblicazione che, infatti, costituisce un'attività sconsiderata, eccezionale ed atipica rispetto alia prima, che, pur inserendosi nella serie causale già intrapresa, è idonea ad interromperla e a produrre da sola l'evento dannoso, assorbendo sul piano giuridico ogni diversa serie causale e riducendola al ruolo di semplice occasione.

11. Ne deriva, quindi, che la pubblicazione sul social network dell'immagine nuda della giovane minorenne va imputata alla sola autrice materiale S.R.E.M.; condotta che ha generato un'ulteriore sensibile lesione ai diritti della personalità cui si è prima fatto cenno e nella specie, lo si ribadisce, quelli alla riservatezza, alla reputazione, all'onore, all'immagine, all'inviolabilità della corrispondenza (non però dell'integrità psichica rispetto alla quale non vi è stata adeguata prova circa la traduzione della sofferenza in una patologia specifica. Del resto, rispetto alla sindrome depressiva la dott.ssa L., che per 3 mesi ha assistito la ragazza, non ha saputo diagnosticare alcunché al riguardo). Se si considera che il profilo era pubblico e che l'immagine appariva automaticamente sul profilo di coloro che avevano accettato l'amicizia telematica con il profilo G., se si considera che il volto oscurato non ha impedito a coloro che l'hanno guardata di riconoscerne l'identità di V. (perché quella foto l'avevano già vista oppure perché notiziari di ciò da coloro che ne conoscevano, l'identità), se si considera che a seguito della pubblicazione su facebook la notizia ha avuto un'ulteriore esponenziale diffusione sulla stampa, deve, allora, denotarsi che il danno non patrimoniale percepito dalla ragazza si è sensibilmente aggravato, acuito e, comunque, rinnovato. Danno che viene liquidato equitativamente -considerata sempre la minore età della vittima, l'oggetto ritratto, la potenzialità offensiva del mezzo di diffusione utilizzato- nella somma di Euro 35.000,00.

In tal caso, diversamente per quanto sostenuto per le cessioni singole della foto mediante il dispositivo whatsapp, la condotta della pubblicazione sul social network si deve ritenere in concreto offensiva anche della reputazione dei genitori della minore V.. Ed infatti, la sconsiderata scelta di postare l'immagine della figlia su un social network di larghissima utilizzazione ha determinato un tale risalto sulla stampa locale e nell'ambiente di vita e di lavoro della coppia per cui la divulgazione della foto della figlia si è ripercossa anche sulla reputazione e sull'onore dei genitori, soggetti ed esposti alla critica sociale della comunità di appartenenza. Il danno, nella specie, va equitativamente liquidato in Euro 10.000,00 per ciascun genitore. Il danno patrimoniale, per converso, non risulta sufficientemente provato.

La valenza escludente della condotta di S.R.E.M. del nesso causale rispetto alla serie causale anteriore opera a beneficio anche dei genitori D.L.V. e T.P., deficitari nei propri obblighi educativi verso la figlia minorenne, sicché è da escludersi una riduzione del risarcimento a tale titolo.

12. Per le somme sopra liquidate devono rispondere i soli genitori, parti in causa e soli soggetti citati in giudizio per fatto proprio ex art. 2048 c.c., ad eccezione di L.S. che, invece, è stato citato personalmente ex art. 2043 c.c.. Su tale profilo, non può rilevarsi come la disposizione richiamata trasli in capo al genitore l'onere di provare e di dimostrare il corretto assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sul figlio, solo in tal modo potendosi esonerare dalla condanna risarcitoria. Nella specie, nulla è stato dimostrato. Anzi, i fatti -quello della pubblicazione su facebook, ma anche le singole cessioni, non autorizzate da V., dell'immagine a nudo di una coetanea- esprimono, di per sé, una carenza educativa degli allora minorenni, dimostratisi in tal modo privi del necessario senso critico, di una congrua capacità di discernimento e di orientamento consapevole delle proprie scelte nel rispetto e nella tutela altrui. Capacità che, invece, avrebbero dovuto già godere in relazione all'età posseduta. Tanto è vero che alcuni coetanei ricevuta la foto non l'hanno divulgata.

13. In conclusione, il genitore R.M.M. va condannata, ex art. 2048 c.c., al pagamento in favore di V.D.L. della somma di Euro 35.000,00, somma da intendersi già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 3.01.2013 e via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza. Inoltre, R.M.M. va condannata, ex art. 2048 c.c., al pagamento in favore di D.L.V. e T.P. della somma di Euro 10.000,00 ciascuno, somma già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 3.01.2013 e via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza.

I genitori B.G. e F.C. vanno condannati, ex art. 2048 c.c., al pagamento nei confronti di V.D.L. della somma di Euro 2.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 31.12.2012 e poi via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza.

I genitori F.M. e C.M. vanno condannati, ex art. 2048 c.c., al pagamento nei confronti di V.D.L. della somma di Euro 2.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 31.12.2012 e poi via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza.

I genitori D.S.A. e C.M. vanno condannati, ex art. 2048 c.c., al pagamento nei confronti di V.D.L. della somma di Euro 6.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 31.12.2012 e poi via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza.

Il genitore P.D.C. va condannata, ex art. 2048 c.c., al pagamento nei confronti di V.D.L. della somma di Euro 2.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 31.12.2012 e poi rivalutata annualmente sino alla presente sentenza.

I genitori E.A.C. e S.M. vanno condannati, ex art. 2048 c.c., al pagamento nei confronti di V.D.L. della somma di Euro 1.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 31.12.2012 e poi via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza.

I genitori G.V. e R.S. vanno condannati, ex art. 2048 c.c., al pagamento nei confronti di V.D.L. della somma di Euro 2.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 31.12.2012 e poi via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza.

I genitori M.M. e V.A.M. vanno condannati, ex art. 2048 c.c., al pagamento nei confronti di V.D.L. della somma di Euro 2.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 31.12.2012 e poi via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza.

I genitori S.M. e N.M. vanno condannati, ex art. 2048 c.c., al pagamento nei confronti di V.D.L. della somma di Euro 2.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 31.12.2012 e poi via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza.

L.S. va condannato, ex art. 2043 c.c., al pagamento nei confronti di V.D.L. della somma di Euro 10.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 31.12.2012 e poi devalutata via via annualmente sino alla presente sentenza.

Infine, sui suddetti importi complessivamente dovuti vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.

Devono essere, invece, rigettate tutte le domande spiegate nei confronti di B.F., nonché la domanda spiegata da D.L.V. e da T.P. in proprio nei confronti di B.G., F.C., F.M., C.M., D.S.A., C.M., P.D.C., E.A.C., S.M., G.V., R.S., M.M. e V.A.M., S.M., N.M. e L.S..

14. Quanto alle spese di lite, in ragione della soccombenza, i genitori convenuti e L.S. devono essere condannati al loro pagamento nei confronti di D.L.V. e T.P.. La condanna alte spese va disposta, da una parte, nei confronti di R.M.M. e, dall'altra, nei confronti degli altri genitori in solido attesa, per questi ultimi, la comunanza delle questioni trattate.

Laddove, invece, sono state rigettate le domande dei genitori D.L.V. e T.P. si deve operare la compensazione delle spese di lite in ragione della particolare complessità e controvertibilità connessa anche alla natura della controversia. Ugualmente devono essere compensate le spese di lite in relazione alla posizione di B.F., anche in tal caso per la peculiarità della controversia e per la sua elevata complessità.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

-ACCOGLIE la domanda svolta da D.L.V. e T.P., in nome e per conto di D.L.V., e, per l'effetto, CONDANNA il genitore R.M.M., ex art. 2048 c.c., per l'illecito commesso dalla figlia S.R.E.M., al risarcimento del danno non patrimoniale patito da V.D.L. mediante il pagamento in favore di quest'ultima della somma di Euro 35.000,00, somma da intendersi già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 3.01.2013 e via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza; infine, sull'importo complessivamente dovuto vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;

-ACCOGLIE la domanda svolta da D.L.V. e T.P., in nome e per conto di D.L.V., e, per l'effetto, CONDANNA i genitori B.G. e F.C., ex art. 2048 c.c., per l'illecito commesso da B.D., al risarcimento del danno non patrimoniale patito da V.D.L. mediante il pagamento in favore di quest'ultima della somma di Euro 2.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 31.12.2012 e poi via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza; infine, sull'importo complessivamente dovuto vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;

-ACCOGLIE la domanda svolta da D.L.V. e T.P., in nome e per conto di D.L.V., e, per l'effetto, CONDANNA i genitori F.M. e C.M., ex art. 2048 c.c., per l'illecito commesso dalla figlia F.L., al risarcimento del danno non patrimoniale patito da V.D.L. mediante il pagamento in favore di quest'ultima della somma di Euro 2.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata ai 31.12.2012 e poi via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza; infine, sull'importo complessivamente dovuto vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;

-ACCOGLIE la domanda svolta da D.L.V. e T.P., in nome e per conto di D.L.V., e, per l'effetto, CONDANNA i genitori D.S.A. e C.M., ex art. 2048 c.c., per l'illecito commesso dalla figlia D.S.M., al risarcimento del danno non patrimoniale patito da V.D.L. mediante il pagamento in favore di quest'ultima della somma di Euro 6.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 31.12.2012 e poi via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza; infine, sull'importo complessivamente dovuto vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;

-ACCOGLIE la domanda svolta da D.L.V. e T.P., in nome e per conto di D.L.V., e, per l'effetto, CONDANNA il genitore P.D.C., ex art. 2048 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale patito da V.D.L. mediante il pagamento in favore di quest'ultima della somma di Euro 2.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 31.12.2012 e poi rivalutata annualmente sino alla presente sentenza; infine, sull'importo complessivamente dovuto vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;

-ACCOGLIE la domanda svolta da D.L.V. e T.P., in nome e per conto di D.L.V., e, per l'effetto, CONDANNA i genitori E.A.C. e S.M., ex art. 2048 c.c., per l'illecito commesso dalla figlia E.J. al risarcimento del danno non patrimoniale patito da V.D.L. mediante il pagamento in favore di quest'ultima della somma di Euro 1.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 31.12.2012 e poi via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza; infine, sull'importo complessivamente dovuto vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;

-ACCOGLIE la domanda svolta da D.L.V. e T.P., in nome e per conto di D.L.V., e, per l'effetto, CONDANNA i genitori G.V. e R.S., ex art. 2048 c.c., per l'illecito commesso dalla figlia G.A., al risarcimento del danno non patrimoniale patito da V.D.L. mediante il pagamento in favore di quest'ultima della somma di Euro 2.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 31.12.2012 e poi via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza; infine, sull'importo complessivamente dovuto vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;

-ACCOGLIE la domanda svolta da D.L.V. e T.P., in nome e per conto di D.L.V., e, per l'effetto, CONDANNA i genitori M.M. e V.A.M., ex art. 2048 c.c., per l'illecito commesso da M.M., al risarcimento del danno non patrimoniale patito da V.D.L. mediante il pagamento in favore di quest'ultima della somma di Euro 2.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 31.12.2012 e poi via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza; infine, sull'importo complessivamente dovuto vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;

-ACCOGLIE la domanda svolta da D.L.V. e T.P., in nome e per conto di D.L.V., e, per l'effetto, CONDANNA i genitori S.M. e N.M., ex art. 2048 c.c., per l'illecito commesso da S.A., al risarcimento del danno non patrimoniale patito da V.D.L. mediante il pagamento in favore di quest'ultima della somma di Euro 2.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 31.12.2012 e poi via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza; infine, sull'importo complessivamente dovuto vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;

-ACCOGLIE la domanda svolta da D.L.V. e T.P., in nome e per conto di D.L.V., e, per l'effetto, CONDANNA L.S., ex art. 2043 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale patito da V.D.L. mediante il pagamento in favore di quest'ultima della somma di Euro 10.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 31.12.2012 e poi devalutata via via annualmente sino alla presente sentenza; infine, sull'importo complessivamente dovuto vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;

- ACCOGLIE la domanda svolta in proprio da D.L.V. e T.P. nei confronti di R.M.M. e, per l'effetto, CONDANNA il genitore R.M.M., ex art. 2048 c.c., per l'illecito commesso dalla figlia S.R.E.M., al risarcimento del danno non patrimoniale patito da D.L.V. e T.P. mediante il pagamento in favore di quest'ultimi della somma di Euro 10.000,00 ciascuno, somma da intendersi già rivalutata all'attualità, oltre gli interessi legali (quali interessi compensativi del danno da ritardo) sulla somma devalutata al 3.01.2013 e via via rivalutata annualmente sino alla presente sentenza; infine, sull'importo complessivamente dovuto vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;

-RIGETTA tutte le altre domande svolte da D.L.V. e T.P. in proprio nei confronti dei convenuti;

-RIGETTA tutte le domande svolte da D.L.V. e T.P., in proprio ed in nome e per conto di D.L.V., nei confronti di B.F.;

-CONDANNA, in solido, R.M.M. B.G., F.C., F.M., C.M., D.S.A., C.M., P.D.C., E.A.C., S.M., G.V., R.S., M.M., V.A.M., S.M., N.M. e L.S. al pagamento in favore di D.L.V. e T.P. delle spese vive pari ad Euro 605,43;

-CONDANNA R.M.M. al pagamento in favore di D.L.V. e T.P. delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di Euro 12.000,00, oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;

-CONDANNA, in solido, B.G., F.C., F.M., C.M., D.S.A., C.M., P.D.C., E.A.C., S.M., G.V., R.S., M.M., V.A.M., S.M., N.M. e L.S. al pagamento in favore di D.L.V. e T.P. delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di Euro 12.000,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;

-COMPENSA le spese di lite per tutte le residue posizioni.

Si comunichi.

Così deciso in Sulmona, il 9 aprile 2018.

Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2018.

 


Avv. Francesco Botta

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